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CAPITOLO 4 - QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.1 NORMATIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La normativa comunitaria in tema di controllo dell’inquinamento atmosferico è in rapida evoluzione. Negli ultimi anni sono state emanate la Direttiva Madre 96/62/CE e le Direttive Figlie 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE.
Per quanto riguarda i contenuti delle Direttive citate, ci si limiterà a descrivere, in modo sintetico, quanto previsto dalla Direttiva 02/3/CE, che è l’unica a non essere ancora stata recepita dal governo italiano.

La Direttiva Madre è stata interamente recepita dal Decreto Legislativo n° 351 del 4 agosto 1999, così come le Direttive Figlie 1999/30/CE (concernente i valori limite per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il biossido di azoto, le polveri PM e il piombo) e 2000/69/CE (concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio) sono state recepite con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sanità n° 60 del 4 aprile 2002.

Il recepimento della Direttiva 2002/3/CE, interamente dedicata al parametro ozono, dovrà essere effettuato dagli Stati Membri entro il 9 settembre 2003, secondo quanto indicato nell’art. 15 della Direttiva stessa. Tale Direttiva introduce le definizioni di:

  • valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;

  • obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono al di sotto della quale si ritengono improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull’ambiente. Tale obiettivo deve essere conseguito nel lungo periodo al fine di fornire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;

  • soglia di informazione: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale occorre comunicare al pubblico una serie dettagliata di informazioni;

  • precursori dell’ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione dell’ozono a livello del suolo (composti organici volatili).

Le informazioni da fornire al pubblico in caso di superamento della soglia di informazione sono le seguenti:

1) Informazioni sui superamenti registrati:

  • località o area in cui si è verificato il superamento,

  • tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),

  • ora d'inizio e durata del superamento,

  • massima concentrazione media di 1 ora e di 8 ore.

2) Previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti:

  • area geografica dei superamenti previsti della soglia di informazione o di allarme,

  • tendenza dell'inquinamento prevista (miglioramento, stabilizzazione, peggioramento).

3) Informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:

  • informazione sui gruppi di popolazione a rischio,

  • descrizione dei sintomi riscontrabili,

  • precauzioni che i gruppi di popolazione colpiti devono prendere,

  • dove ottenere ulteriori informazioni.

4) Informazione sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o l'esposizione all'inquinamento:

  • indicazione delle principali fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.

Con una metodologia analoga a quella prevista per gli altri inquinanti, la Direttiva prevede che anche nel caso dell’ozono sia effettuata una zonizzazione del territorio e a seconda del livello di criticità di ciascuna delle aree individuate e siano attuate delle misure finalizzate al rispetto dei limiti previsti.

In particolare, gli Stati Membri devono predisporre:

  1. un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria superano gli obiettivi a lungo termine. Per tali zone e agglomerati, gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine (art. 4, comma 2);

  2. un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria superano i valori bersaglio (art. 3, comma 2). Per tali zone deve essere predisposto un piano o un programma al fine di raggiungere i valori bersaglio (art. 3, comma 3);

  3. un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine. In tali zone i livelli di ozono devono essere mantenuti al di sotto di tali obiettivi (art.5).

Infine, gli Stati Membri devono predisporre piani di azione a breve termine per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o della gravità dei superamenti della soglia di allarme (art.7, comma 1).

Una delle novità introdotte dalla Direttiva è il concetto di inquinamento transfrontaliero. La Direttiva stabilisce che vi sia una collaborazione tra gli Stati Membri, in quanto dispone che “nel caso in cui le concentrazioni di ozono superino i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine, principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborino per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine”.

All’art. 9 vengono stabiliti i criteri per l’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione delle concentrazioni di ozono; si distinguono quattro tipologie di stazioni a seconda della finalità della misurazione:

  • urbana per la valutazione dell’esposizione della popolazione delle zone urbane;

  • suburbana per la valutazione dell’esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia degli agglomerati;

  • rurale per la valutazione dell’esposizione della popolazione e della vegetazione su scala subregionale;

  • rurale di fondo per la valutazione dell’esposizione della popolazione e della vegetazione su scala regionale.

Ai sensi dell’art. 9 della Direttiva, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle zone e negli agglomerati nei quali durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine. Laddove siano disponibili solo dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, per accertare i superamenti, gli Stati Membri possono avvalersi di brevi campagne di misurazione effettuate in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento. Lo stesso articolo dispone che in corrispondenza del 50 % dei punti di campionamento dell’ozono deve essere effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. E’ richiesto inoltre che ciascuno Stato Membro provveda affinché venga installata almeno una stazione di misura per fornire dati sui precursori dell’ozono.
In Tabella 75, Tabella 76, Tabella 77 si riportano rispettivamente i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine e soglie di informazione e allarme per l’ozono.

Tabella 75: valori bersaglio per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)

 

Parametro

Valore bersaglio per il 2010(a)

Valore bersaglio per la protezione della salute umana

Media massima giornaliera su 8 ore

120 mg/m3 da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni

Valore bersaglio per la protezione della vegetazione

AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio

18000 mg/m3 h come media su 5 anni

(a) data a partire dalla quale si verifica la rispondenza ai valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010 saranno utilizzati per verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3 o 5 anni.

Tabella 76: obiettivi a lungo termine per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)

 

Parametro

Obiettivo a lungo termine

Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana

Media massima giornaliera su 8 ore nell’arco di un anno civile

120 mg/m3

Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione

AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio

6000 mg/m3 h

Tabella 77: soglie di informazione e di allarme per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)

 

Parametro

Obiettivo a lungo termine

Soglia di informazione

Media di 1 ora

180 mg/m3

Soglia di allarme (b)

Media di 1 ora (a)

240 mg/m3 h

(b) per l’attuazione dell’art. 7 (predisposizione dei piani a breve termine) il superamento della soglia di allarme va misurato per tre ore consecutive

E’ in fase di preparazione a livello comunitario una Direttiva che introduce l’obbligatorietà del monitoraggio di mercurio, nichel, arsenico e cadmio e fissa per questi inquinanti i nuovi valori limite da rispettare entro il 2010, oltre che i margini di tolleranza da considerare dal 1° gennaio 2006 in poi.
Una parte della Direttiva sarà dedicata al benzo(a)pirene per il quale sarà fissato un valore limite sull’anno civile pari a 1,0 ng/m3 nel 2010 e un obiettivo a lungo termine pari a 0.1 ng/m3. I tempi per la revisione e la successiva approvazione della Direttiva Comunitaria non sono ancora stati fissati.

4.2 NORMATIVA STATALE

Nella legislazione italiana, il primo provvedimento in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento atmosferico è stata la Legge 13 luglio 1966, n. 615, a valle della quale sono stati emanati non solo i regolamenti di esecuzione della Legge medesima, ma anche leggi specifiche e disposizioni contenute in leggi generali, come la Legge 03 giugno 1971 n. 437 (omologazione del tipo e delle modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli ad accensione comandata), la Legge 30 aprile 1976 n. 373 (contenimento dei consumi energetici), il DPR 24 luglio 1977 n. 616 (trasferimento dei compiti residui dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali), la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).

I primi rilevamenti della qualità dell’aria mediante sistemi automatici fissi risalgono alla metà degli anni settanta, principalmente con l’obiettivo di controllare le ricadute degli impianti industriali (es. reti ENEL ed altri soggetti privati.
Ma è solo dalla metà degli anni ottanta che l’attenzione si sposta sulle “immissioni” e sulla qualità dell’aria in generale, con l’introduzione dei limiti sulla qualità dell’aria previsti dal DPCM 28 marzo 1983 n. 30.
Tali valori limite sono identificabili come limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni degli inquinanti direttamente rilevabili nell’ambiente esterno e come limiti massimi di esposizione, dati dal prodotto delle concentrazioni per le rispettive durate temporali.

Tali valori sono stati modificati dal successivo DPR n. 203/88, decreto che, recependo alcune Direttive Comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, ha adeguato gli standard di qualità dell’aria alle disposizioni normative europee ed ha introdotto, accanto ai limiti massimi, i valori guida di qualità dell’aria (ovvero le concentrazioni da raggiungere progressivamente per garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute umana). E’ in tale decreto che si stabilisce anche la competenza delle Regioni nella formulazione dei Piani di Risanamento dell’Atmosfera. I criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria e quelli per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria sono oggetto di due decreti ministeriali successivi (DM 20/05/91).

Il DM 15/04/94, aggiornato ed integrato dal DM 25/11/94, definisce i livelli di attenzione e di allarme e stabilisce i criteri per l’individuazione degli stati di emergenza in funzione dei dati rilevati dai vari tipi di stazioni di monitoraggio installate nelle aree urbane, nonché gli obblighi di informazione alla popolazione sui livelli di inquinamento raggiunti.

Altro provvedimento normativo fondamentale ai fini del controllo dell’inquinamento atmosferico urbano è il DM 25/11/94, poiché prescrive l’obbligatorietà della raccolta dei dati riguardanti il particolato aerodisperso (PM10), il benzene e gli IPA nel particolato, da parte delle autorità competenti nelle aree urbane a maggior rischio, indica i metodi di riferimento per il campionamento e la misura di tali sostanze, fissa gli obiettivi di qualità dell’aria per le sostanze citate.

Per completare il quadro normativo nazionale, occorre fare riferimento al DM 16/05/96 interamente dedicato al parametro ozono. Tale decreto è destinato ad essere abrogato successivamente al recepimento da parte del governo italiano della Direttiva 2002/3/CE.

Infine il DM 21/4/99 n° 163 fissa i criteri in base ai quali i sindaci adottano eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione o blocco totale della circolazione veicolare nelle aree urbane al fine di garantire un concreto miglioramento della qualità dell’aria.
Gran parte di questi provvedimenti è stata abrogata in seguito all’emanazione del D.Lgs. 351/99 e del DM 60/02. Successivamente vengono esposti sinteticamente i contenuti dei due decreti che hanno comportato una vera e propria rivoluzione nella strategia di monitoraggio della qualità dell’aria.

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351 dà attuazione alla Direttiva Madre 96/62/CE e introduce importanti novità quali l’estensione del numero di inquinanti da sottoporre a monitoraggio e la definizione di valori limite più restrittivi rispetto ai precedenti, sia per gli inquinanti convenzionali (biossido di zolfo, biossido di azoto, polveri totali sospese, ozono, monossido di carbonio e Piombo) sia per i non convenzionali (polveri fini PM10, benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici, ma anche metalli pesanti quali Cadmio, Arsenico, Nichel, Mercurio). La Tabella 78 riporta l’elenco delle sostanze individuate dal D.Lgs. 351/99, sulle quali è necessario intervenire in via prioritaria.

Tabella 78: elenco delle sostanze individuate dal D.Lgs. 351/99, sulle quali intervenire in via prioritaria

Inquinanti atmosferici su cui intervenire in via prioritaria

 

Inquinanti già disciplinati dalla normativa vigente

Inquinanti non ancora disciplinati dalla normativa vigente

Biossido di zolfo

IPA

Biossido di azoto

Cadmio

Particolato (incluso PM10)

Arsenico

Piombo

Nickel

Ozono

Mercurio

Benzene

 

Monossido di carbonio

 

Il D.Lgs 351/99 stabilisce il nuovo contesto all’interno del quale si effettuerà la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, secondo criteri armonizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea, demanda a decreti attuativi successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi specifici per ciascuno degli inquinanti ed introduce le seguenti definizioni:

Livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante

Valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente.

Valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato.

Valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo. Previsto dalla emananda Direttiva sull’ozono.

Soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del D.Lgs. 351/1999. Prevista solo per NO2 ed SO2.

Margine di tolleranza: percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 351/1999.

Soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

Soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

Le definizioni introdotte sono finalizzate alla nuova strategia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria.
Da un lato, infatti il D.Lgs. 351/99 (art. 6, comma 2), fissa i criteri per stabilire dove è obbligatorio il monitoraggio della qualità dell’aria tramite rete fissa. La misurazione è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati (4);

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);

c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

Nel decreto viene inoltre stabilito in quali casi la misurazione con rete fissa può essere combinata con tecniche modellistiche e in quali altri è consentito il solo uso di modelli.
Nelle Tabelle 80-81-82-83-84-85 sono riportate le soglie di valutazione inferiori e superiori rispettivamente di SO2, NO2, PM10, Piombo, benzene e monossido di carbonio.Per gli agglomerati e per le zone caratterizzate da un superamento del valore di soglia superiore, la tecnica di valutazione da adottare è la misura in siti fissi; qualora la zona presenti valori di inquinamento superiori al valore di soglia inferiore è opportuna la combinazione di modelli e misure. Solo le zone caratterizzate da livelli di inquinamento più bassi rispetto al valore di soglia inferiore possono essere caratterizzate mediante l’impiego di modelli, stime oggettive e misure indicative (Figura 101).
La classificazione delle zone e degli agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni.

Figura 101: valutazione e gestione della qualità dell’aria: condizioni valevoli per tutti gli inquinanti ai sensi del D.Lgs. 351/99


Parallelamente, il D.Lgs. 351/99 prevede, all’art. 5, che le regioni effettuino la valutazione preliminare della qualità dell’aria indispensabile in fase conoscitiva per individuare in prima applicazione, le zone nelle quali applicare rispettivamente i Piani di azione (art. 7 D.Lgs. 351/99), Piani di Risanamento (art. 8 D.Lgs. 351/99) e di Mantenimento (art. 9 D.Lgs. 351/99), tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità ( DM n.261 del 1 ottobre 2002 “ Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”).

Gli obiettivi della valutazione preliminare consistono infatti nell’individuazione delle zone nelle quali:

  • i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (SA, in vigore solo per SO2 e NO2), nelle quali impiegare i Piani di Azione;

  • i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza, nelle quali applicare i Piani di Risanamento;

  • i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi, nelle quali applicare i Piani di Mantenimento.

La gestione della qualità dell’aria si esplica, quindi, attraverso una pianificazione integrata a medio e lungo termine su tutto il territorio, sia nelle zone in cui sono superati i limiti al fine di raggiungere e non più superare tali limiti, sia in quelle in cui la situazione è già buona, ai fini di conservare i livelli al di sotto dei valori limite preservando la migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile. E’ prevista anche una pianificazione a breve termine nelle zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Lo scopo è quello di passare dalla “politica” degli interventi di emergenza, realizzata quasi esclusivamente a livello comunale, ad una politica degli interventi mirata all’effettiva riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico su tutto il territorio regionale. La precedente gestione delle situazioni critiche di inquinamento finiva col penalizzare soprattutto le aree limitrofe ai comuni principali, senza portare a delle soluzioni definitive neanche per questi ultimi.

Il citato DM n. 261/2002 è stato emanato proprio allo scopo di fissare delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Mantenimento, di Risanamento e di Azione, sulla base del quale è stato redatto il presente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera.
Tale decreto individua dei possibili “pacchetti di misure” che si aggiungono e/o modificano quelle previste anteriormente, e che consentiranno di perseguire una riduzione delle emissioni nelle zone in cui si sono avuti dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme. Tali misure potranno essere a carattere regionale, provinciale e comunale, oltre che eventuali proposte di provvedimenti a carattere nazionale.
Con l’entrata in vigore di tale decreto, il DM 20/05/91 “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” perde quasi completamente di efficacia.

Il 28 aprile 2002 è entrato in vigore il DM 60/02, decreto che recepisce le disposizioni delle Direttive 99/30/CE e 00/69/CE. Tale decreto stabilisce per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, polveri PM10 , Piombo, monossido di carbonio e benzene, i nuovi valori limite con i rispettivi margini di tolleranza rispetto ai quali effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria e la conseguente zonizzazione. Il decreto fissa anche le soglie di valutazione inferiore e superiore da considerare per stabilire in quali zone è obbligatorio il monitoraggio con rete fissa, ai sensi del D.Lgs. 351/99.

Il quadro riassuntivo dei valori di riferimento è riportato in Tabella 79 nella quale si considerano i valori limite e le soglie d’allarme per ciascun tipo di inquinante, per tipologia d’esposizione (acuta o cronica) e in base all’oggetto della tutela, a seconda che si tratti della protezione della salute umana, della vegetazione o degli ecosistemi. Accanto ai nuovi limiti introdotti dal DM 60/02 nella tabella sono indicati quelli ancora in vigore per effetto di provvedimenti legislativi ancora validi in via transitoria ai sensi dell’art. 38 del decreto stesso; nell’ultima colonna è riportato il periodo di validità di tali limiti.

Tabella 79: quadro complessivo delle soglie di allarme e dei valori limite in vigore con i rispettivi margini di tolleranza riferiti a ciascun anno

Tipo di esposizione:

ESPOSIZIONE ACUTA

Parametro

Tipo di limite

Periodo di mediazione

Valore limite

Tempi di raggiungimento del valore limite (margine toll.)

Biossido di zolfo

(SO2)

Valore limite orario per la protezione della salute umana          (DM 60/02)

1 ora

350 µg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile

1/1/2001:470µg/m3

1/1/2002:440 µg/m3

1/1/2003:410 µg/m3

1/1/2004:380 µg/m3

1/1/2005:350 µg/m3

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana          (DM 60/02)

24 ore

non applicabile

125 µg/m3 dal 1° gennaio 2005

Soglia di allarme              (DM 60/02)

500 µg/m3  misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 Km2 oppure in una intera zona o agglomerato, nel caso siano meno estesi

Biossido di azoto

(NO2)

Valore limite orario per la protezione della salute umana           (DM 60/02)

1 ora

200 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile

1/1/2001:290 µg/m3

1/1/2002:280 µg/m3

1/1/2003:270 µg/m3

1/1/2004:260 µg/m3

1/1/2005:250 µg/m3

1/1/2006:240 µg/m3

1/1/2007:230 µg/m3

1/1/2008:220 µg/m3

1/1/2009:210 µg/m3

1/1/2010:200 µg/m3

Soglia di allarme              (DM 60/02)

400 µg/m3  misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 Km2 oppure in una intera zona o agglomerato, nel caso siano meno estesi

Materiale particolato

(PM10)

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana            (DM 60/02)

24 ore

50 µg/m3 da non superare più di 35 volte per anno civile

1/1/2001: 70 µg/m3

1/1/2002: 65 µg/m3

1/1/2003: 60 µg/m3

1/1/2004: 55 µg/m3

1/1/2005: 50 µg/m3

Monossido di Carbonio

(CO)

 

Valore limite per la protezione della salute umana           (DM 60/02)

Media massima giornaliera su 8 ore (medie mobili calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora)

10 mg/m3

1/1/2001: 16 mg/m3

1/1/2002: 16 mg/m3

1/1/2003: 14 mg/m3

1/1/2004: 12 mg/m3

1/1/2005: 10 mg/m3

Valore limite

(DPCM 28/03/83)

Concentrazione media di 8 ore

10 mg/m3

Periodo di validità dei  limiti attualmente previsti

fino al 31/12/2004

Valore limite

(DPCM 28/03/83)

Concentrazione media di 1 ora

40 mg/m3

fino al 31/12/2004

Ozono (O3)

Livello di attenzione         (DM 25/11/94)

Concentrazione media di 1 ora

180 µg/m3

Fino al recepimento della direttiva 2002/3/CE previsto per il 09/09/2003

Livello di allarme             (DM 25/11/94)

Concentrazione media di 1 ora

360 µg/m3

Fino al recepimento della direttiva 2002/3/CE previsto per il 09/09/2003

Livello. Prot. Salute           (DM 16/05/96)

Concentrazione media di 8 ore

110 µg/m3

Fino al recepimento della direttiva 2002/3/CE previsto per il 09/09/2003

Valore limite

(DPCM 28/03/83)

Concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di una volta al mese

200 µg/m3

Fino al recepimento della direttiva 2002/3/CE previsto per il 09/09/2003




Tipo di esposizione:

ESPOSIZIONE CRONICA

Parametro

Tipo di limite

Periodo di mediazione

Valore limite

Periodo di validità dei  limiti attualmente previsti

Biossido di zolfo

(SO2)

Valore Limite

(DPR 203/88 e succ. mod.)

Mediana delle concentrazioni di 24 ore nell’arco di 1 anno

80 µg/m3

Fino al 31/12/2004

Valore Limite (DPR 203/88 e succ. mod.)

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di un anno

250 µg/m3

Fino al 31/12/2004

Valore Limite

(DPR 203/88 e succ. mod.)

Mediana delle medie delle 24 ore in inverno (1/10 – 31/03)

130 µg/m3

Fino al 31/12/2004

Biossido di azoto

(NO2)

Valore limite annuale per la protezione della salute umana          (DM 60/02)

Anno civile

40 µg/m3

Tempi di raggiungimento del valore limite (margine toll.)

1/1/2001:58 µg/m3

1/1/2002:56 µg/m3

1/1/2003:54 µg/m3

1/1/2004:52 µg/m3

1/1/2005:50 µg/m3

1/1/2006:48 µg/m3

1/1/2007:46 µg/m3

1/1/2008:44 µg/m3

1/1/2009:42 µg/m3

1/1/2010:40 µg/m3

PTS

 

Valore limite

(DPCM 28/03/83)

Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno

150 µg/m3

Periodo di validità dei  limiti attualmente previsti

Fino al 31/12/2004

Valore limite

(DPCM 28/03/83)

95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell’arco di 1 anno

300 µg/m3

Fino al 31/12/2004

Materiale particolato

(PM10)

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

(DM 60/02)

Anno civile

40 µg/m3

Tempi di raggiungimento del valore limite (margine toll.)

1/1/2001: 46.4 µg/m3

1/1/2002: 44.8 µg/ m3

1/1/2003: 43.2 µg/m3

1/1/2004: 41.6 µg/m3

1/1/2005: 40.0 µg/m3

Piombo

(Pb)

Valore limite annuale per la protezione della salute umana

(DM 60/02)

Anno civile

0.5 µg/m3

1/1/2001: 0.9 µg/m3

1/1/2002: 0.8 µg/m3

1/1/2003: 0.7 µg/m3

1/1/2004: 0.6 µg/m3

1/1/2005: 0.5 µg/m3

Valore limite

(DPCM 28/03/83)

Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno

2 µg/m3

Periodo di validità dei  limiti attualmente previsti

Fino al 31/12/2004

Benzene

(C6H6)

Valore limite per la protezione della salute umana  (DM 60/02)

Anno civile

5 µg/m3

Tempi di raggiungimento del valore limite (margine toll.)

1/1/2001 – 31/12/2005: 10 µg/m3

1/1/2006: 9 µg/m3

1/1/2007: 8 µg/m3

1/1/2008: 7 µg/m3

1/1/2009: 6 µg/m3

1/1/2010: 5 µg/m3

 

Tipo di esposizione:

PROTEZIONE DEGLI ECOSISTEMI

Parametro

Tipo di limite

Periodo di mediazione

Valore limite per il 2002

Tempi di raggiungimento del valore limite (margine toll.)

Biossido di zolfo

(SO2)

Valore limite per la protezione degli ecosistemi (DM 60/02)

Anno civile e inverno (1ottobre – 31marzo)

20 µg/m3

19 luglio 2001

Biossido di azoto

(NO2)

Valore limite per la protezione della vegetazione  (DM 60/02)

Anno civile

30 µg/m3

19 luglio 2001

Ozono (O3)

Liv Prot. Veg.

(DM 16/05/96)

Media oraria

200 µg/m3

Periodo di validità dei limiti attualmente previsti

Liv Prot. Veg.

(DM 16/05/96)

Media delle 24 ore

65 µg/m3

Fino al recepimento della direttiva 2002/3/CE previsto per il 09/09/2003

Tabella 80: soglie di valutazione superiore e inferiore per SO2

 

Protezione della salute umana

Media su 24 ore

Protezione dell’ecosistema

Media invernale

 

Soglia di valutazione superiore

 

60% del valore limite (75 mg/m3  da non superare più di 3 volte per anno civile)

 

60% del valore limite invernale

(12 mg/m3)

 

Soglia di valutazione inferiore

 

40% del valore limite sulle 24 ore (50 mg/m3  da non superare più di 3 volte per anno civile)

 

40% del valore limite invernale

(8 mg/m3)

Tabella 81: soglie di valutazione superiore e inferiore per NO2

 

Protezione della salute umana (NO2)

Media oraria

Protezione della

salute umana (NO2)

Media annuale

Valore limite annuale

per la protezione della

vegetazione (NOx)

Media annuale

 

Soglia di valutazione superiore

 

70% del valore limite (140 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile)

 

 

80% del valore limite

(32 µg/m3)

 

80% del valore limite

(24 µg/m3)

 

Soglia di valutazione inferiore

 

50% del valore limite (100 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile)

 

 

65% del valore limite (26 µg/m3)

 

65% del valore limite (19,5 µg/m3)

Tabella 82: soglie di valutazione superiore e inferiore per il PM10

 

Media su 24 ore

Media annuale

 

Soglia di valutazione

superiore

 

 

60% del valore limite (30 µg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile)

 

 

70% del valore limite

(14 µg/m3)

 

Soglia di valutazione inferiore

 

 

40% del valore limite (20 µg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile)

 

 

50% del valore limite

(10 µg/m3)

 

Tabella 83: soglie di valutazione superiore e inferiore per il Piombo

 

Media annuale

 

Soglia di valutazione superiore

 

 

70% del valore limite (0,35 µg/m3)

 

Soglia di valutazione inferiore

 

 

50% del valore limite (0,25 µg/m3)

Tabella 84: soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene

 

Media annuale

 

Soglia di valutazione superiore

 

70% del valore limite  (3,5 µg/m³)

 

 

Soglia di valutazione inferiore

 

40% del valore limite (2 µg/m³)

 

Tabella 85: soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio

 

Media su 8 ore

 

Soglia di valutazione superiore

 

 

70% del valore limite (7 mg/m³)

 

 

Soglia di valutazione inferiore

 

 

50% del valore limite (5 mg/m³)

 

Il DM 60/02, nell’allegato VIII, fornisce delle indicazioni in merito all’ubicazione su macroscala e microscala dei punti di campionamento per la misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, polveri PM10 e piombo, monossido di carbonio e benzene.
Per quanto riguarda l’ubicazione su macroscala dei siti di misura si deve fare riferimento a due parametri: la protezione della salute umana e la protezione della vegetazione.
Ciò presenta un’innovazione rispetto a quanto delineato nel D.M. 20/05/91 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria”, nel quale per la determinazione dell’ubicazione e del numero dei siti fissi di misura si teneva conto soltanto del numero di abitanti dell’agglomerato urbano. Il DM 60/02 prevede che punti di campionamento concernenti la protezione della salute umana siano scelti in modo da fornire:

  • dati relativi a zone dove si verificano le concentrazioni massime alle quali la popolazione può essere esposta;

  • dati sui livelli di inquinamento nelle altre zone, rappresentativi dell’esposizione della popolazione in generale.

Il DM 60/02, nell’allegato IX, stabilisce il numero minimo dei punti di campionamento per la misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossido di azoto, ossidi di azoto, polveri PM10, Piombo, monossido di carbonio e benzene (Tabelle 86 e 87), nelle aree in cui il monitoraggio della qualità dell’aria è effettuato obbligatoriamente con rete fissa. Anche in questo caso per la determinazione del numero dei siti si deve fare riferimento agli obiettivi da perseguire:

  • valutazione della conformità ai valori limite per la protezione della salute umana;

  • valutazione della conformità ai valori limite per la protezione della vegetazione.

Tabella 86: numero minimo di punti di campionamento per la misurazione delle concentrazioni di SO2, NO2, polveri e piombo, monossido di carbonio e benzene (protezione della salute umana)

Popolazione

dell’agglomerato

(in migliaia)

Se le concentrazioni

superano

la soglia di valutazione superiore

Se le concentrazioni massime

sono situate tra le soglie di

valutazione superiore

e inferiore

Per SO2 e per NO2, negli agglomerati dove le concentrazioni massime sono al di sotto della soglia inferiore di valutazione

< 250.000

1

1

non applicabile

> 250.000

2

1

1

Tabella 87: numero minimo di punti di campionamento per la misurazione delle concentrazioni di SO2,NO2, polveri e piombo, monossido di carbonio e benzene, in zone diverse dagli agglomerati (protezione della vegetazione)

Se le concentrazioni massime superano

la soglia superiore di valutazione

Se le concentrazioni massime si situano

tra le soglie di valutazione inferiore e superiore

1 stazione per 20.000 km2

1 stazione per 40.000 km2

Per quanto riguarda l’ubicazione su microscala, il decreto fornisce, nell’allegato VIII, delle indicazioni del tutto innovative e da considerare soprattutto nella valutazione del corretto posizionamento di una stazione di misura. E’ fondamentale, infatti, la rappresentatività di un sito di misura, intendendo per “rappresentatività” l’area all’interno della quale la concentrazione non differisce dalla concentrazione misurata nella stazione, più di una certa quantità prefissata.
A tale scopo, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti; orientativamente un luogo di campionamento dovrebbe trovarsi in un luogo rappresentativo della qualità dell’aria per una zona circostante non inferiore a 200 m2, nel caso di siti orientati a traffico, e per vari chilometri quadrati nel caso di siti di background urbano.
I punti di campionamento dovrebbero, laddove possibile, essere rappresentativi di ubicazioni simili nelle loro vicinanze. I punti di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi o della vegetazione dovrebbero essere situati a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km da altre aree edificate, impianti industriale o autostrade. Per quanto riguarda le stazioni di traffico, queste devono essere posizionate ad almeno 25 m di distanza dai grandi incroci e a non meno di 4 m di distanza dal centro della corsia di traffico più vicina.

Il DM 60/02 attribuisce alle Regioni l’adempimento dell’informazione al pubblico. Le informazioni sugli inquinanti devono essere aggiornate con una frequenza prestabilita (artt. 11, 16, 23, 28, 33, 37 del DM 60/02 e art. 11 D.Lgs 351/99), devono essere chiare e accessibili, nel caso di superamento delle soglie di allarme (ossido di zolfo e biossido di azoto) vengono individuati i contenuti minimi delle informazioni da fornire (allegato I e allegato II del DM 60/02). Le autorità competenti devono garantire la disponibilità delle informazioni in merito alle concentrazioni degli inquinanti, alle azioni di risanamento intraprese e ai risultati conseguiti, al pubblico e alle associazioni di categoria.

Il DM 60/02 insieme al D.Lgs. 351/99 prevede, inoltre, i tempi e contenuti per la trasmissione delle informazioni dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente per la successiva comunicazione alla Commissione Europea. L’elenco delle informazioni da trasmettere (artt. 12, 14 D.Lgs. 351/99 e dagli artt. 5, 12 e 24 del DM 60/02) risulta molto dettagliato, con scadenze anche molto fitte (art. 5, DM 60/02).

Il DM 60/02 stabilisce anche che vi sia un coordinamento tra il D.Lgs. 351/99 e il DM 163/99 (decreto benzene). L’emanazione del DM 60/02 vede cambiare sostanzialmente i limiti e il loro utilizzo ai fini della gestione della qualità dell’aria; l’azione investigativa richiesta ai Sindaci di un numero limitato di Comuni e la necessità di redazione per gli stessi Comuni di una Relazione Annuale della Qualità dell’Aria, limitata al solo territorio comunale, si sarebbe configurata come un inutile sforzo rispetto alla valutazione che la Regione era chiamata ad avviare su tutto il territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 351/99. Le azioni dei singoli Comuni, avrebbero potuto mancare del coordinamento sovracomunale, assolutamente necessario in situazioni di complesse conurbazioni e garantito solo da una pianificazione di vasta area. L’art. 39 del DM 60/02, pertanto, modifica sostanzialmente il decreto benzene, allineando il territorio interessato dalla norma a quello individuato dalle Regioni ai sensi degli artt. 7,8 del D.Lgs. 351/99 e affermando che i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e programmi di cui ai medesimi articoli le misure di limitazione della circolazione previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Le stesse misure andranno adottate dai sindaci dei Comuni individuati dall’allegato III del DM 25/11/94, da quelli dei comuni con popolazione inferiore per i quali l’entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dell’obiettivo di qualità del benzo(a)pirene individuato dalla stesso decreto e infine dai sindaci degli altri comuni precedentemente individuati dalle regioni all’interno dei piani di risanamento e tutela dell’atmosfera previsti dall’art. 4 del DPR 203/88.
L’art. 39 stabilisce, al comma 3, che fino all’attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 351/99 (predisposizione dei piani di azione e risanamento) si continuino ad applicare le misure precedentemente adottate dai sindaci.

L’entrata in vigore del DM 60/02 comporta l’abrogazione delle disposizioni relative a SO2, NO2, particelle PM10, piombo, monossido di carbonio e benzene contenute nei decreti: DM 15/04/94, DM 25/11/94, DM 20/05/91 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria”. Fino alla data alla quale devono essere raggiunti i valori limite introdotti dal DM 60/02, restano in vigore i valori limite fissati dal DPCM 28.03.83, come modificati dall’art. 20 del DPR 203/88. Successivamente a tali date saranno abrogate tutte le disposizioni relative a SO2, NO2, polveri, piombo, monossido di carbonio e benzene contenute nel DPCM 28.03.83 e nel DPR 203/88 limitatamente agli artt. 20,21,22,23 ed agli allegati I, II, III, IV.

Il 20 settembre 2002 sono stati, infine, emanati due decreti ministeriali: “Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico” e “Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”.
Il primo individua gli organismi incaricati a svolgere le seguenti funzioni tecniche:

  1. la preparazione, la certificazione e il mantenimento di campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti (CNR - Istituto di metrologia "G. Colonnetti" e dal CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico).

  2. la garanzia di qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, nonché l'accertamento del rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di inquinamento atmosferico (ANPA per quanto riguarda la garanzia di qualità dei dati, CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico per quanto riguarda l'accertamento del rispetto di tale qualità).

  3. l'approvazione delle apparecchiature di campionamento e di misura nonché dei sistemi di misura per l'inquinamento atmosferico e la definizione delle relative procedure (CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e dagli altri laboratori pubblici dallo stesso allo scopo accreditati).

  4. l'accreditamento di laboratori di misura e di campionamento pubblici e privati (CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico. I laboratori che operano nel campo del monitoraggio della qualità dell'aria devono risultare conformi, per le relative singole misure, alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

  5. il coordinamento sul territorio italiano dei programmi di garanzia di qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione Europea (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'ANPA, del CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'Istituto Superiore Sanità, di seguito denominato ISS, e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA).

  6. l'approvazione delle reti di misura in riferimento ai requisiti di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e successivi provvedimenti attuativi (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero della salute, sulla base dell'istruttoria svolta da una commissione tecnica appositamente nominata e costituita da rappresentanti dell'ANPA, del CNR – Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA).

  7. l'analisi e l'approvazione di metodi di valutazione della qualità dell'aria, compresi l'utilizzo dei modelli e dei metodi di valutazione obiettiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dei metodi indicativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero della salute, sulla base dell'istruttoria svolta da una commissione tecnica appositamente nominata e costituita da rappresentanti dell'ANPA, del CNR – Istituto sull'inquinamento atmosferico, dell'ISPESL, dell'ISS e dell'ENEA).

Il secondo decreto ministeriale “Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico” disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive l’ozono stratosferico (clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi) durante le operazioni di recupero di apparecchiature fuori uso quali frigoriferi, condizionatori d’aria, pompe di calore.

Infine è necessario fare un breve cenno alla normativa in vigore in materia di controllo alle emissioni da impianti produttivi. L’inquinamento atmosferico è regolato in tutto il territorio nazionale dalle seguenti norme:

  • DPR 203/88: il decreto, di attuazione di 4 Direttive Europee, è la legge quadro italiana sull’inquinamento atmosferico e costituisce la norma più avanzata nell’argomento, poiché prevede che gli impianti di nuova apertura debbano essere autorizzati in fase progettuale e cioè prima ancora del rilascio della concessione edilizia.

  • DPCM 21/07/89: resosi necessario per integrare ed interpretare correttamente il DPR 203/88, nonché per distinguere nel dettaglio tra impianto nuovo ed esistente.

  • DM 12/07/90: fissa i valori limite di emissione, ma solo per impianti esistenti

  • DPR 25/07/91: stabilisce quali attività non necessitano di autorizzazione (poiché le emissioni derivanti sono poco significative) e quali attività possono godere di una procedura semplificata di autorizzazione (poiché risultano essere attività a ridotto inquinamento atmosferico).

Il 4 agosto 1999 è stato emanato il D.Lgs. 372/99 “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento (IPPC)” che per la prima volta stabilisce come prioritaria la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento rispetto a tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) ed una gestione oculata delle risorse, compresa l’acqua. L’anno dopo è entrato in vigore il DM 25/08/00 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del DPR 203/88”; infine recentemente è stato emanato il DPCM 08/03/02 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche dei combustibili”.

4.3 NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO

La legislazione regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è basata sulla Legge Regionale n° 33 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. n. 28/90 e L.R. 15/95) e sulla Legge Regionale n° 11 del 2001. La prima dedica l’art. 58 all’attribuzione delle competenze in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico e gli artt. 22 e 23 ai contenuti del Piano Regionale di Risanamento dell’Atmosfera.
In base all’art. 22 il piano regionale di risanamento dell’atmosfera deve avere le seguenti finalità:

  1. individuare le sostanze che costituiscono causa concreta di inquinamento;

  2. individuare le zone in cui gli standard di qualità prescritti non sono assicurati;

  3. catalogare e disciplinare le fonti, le cui immissioni interessino specificatamente la qualità dell’aria;

  4. indicare i sistemi e i procedimenti più idonei per la riduzione dell’inquinamento entro limiti prescritti in generale e in relazione alle fonti di emissione e alla natura dei luoghi;

  5. preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

La Legge regionale 11/01 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, disciplina il conferimento delle funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.
In base all’art. 79 della Legge Regionale 11/01, è di competenza della Regione l’espressione del parere di cui all’articolo 17, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.
Per gli impianti di potenza inferiore, ai sensi dell’art. 42, comma 2bis della L.R. n. 11/2001, fino all’approvazione del Piano energetico regionale di cui all’art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale.
Ai sensi dell’art. 80 della stessa legge regionale, sono delegate alla Provincia le seguenti funzioni:

  1. l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l’istituzione dei relativi corsi di formazione;

  2. la formazione e l’aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

  3. la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito negativo del collaudo.

Le Province sono tenute, inoltre, a comunicare all’ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del DPR 203/88.
L’ARPAV, infine, ai sensi dell’art. 81, si occupa della formazione e dell’aggiornamento del catasto regionale delle fonti di emissione.
Altri riferimenti legislativi regionali rilevanti ai fini del presente Piano sono:

  • DGR 15/02/2000 n. 452 relativa al Piano Regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, redatto in conformità agli articoli 22 e 23 della L.R. n. 33/85 ed all’articolo 53 della L.R. n. 3/2000;

  • L.R. n. 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e provvedimenti successivi.


(4) Zone con una popolazione superiore a 250.000 ab. o se la popolazione è inferiore, con una densità di popolazione tale da rendere necessaria la valutazione della qualità dell’aria a giudizio dell’autorità competente (art.2 Dlgs 351/99)