
Prima pagina
Relazione
Indice
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6
Capitolo 7
Capitolo 8
Capitolo 9
Capitolo 10
Glossario
Allegati
Indice
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generale
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servizio tecnico
EDEM
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CAPITOLO 4 - QUADRO NORMATIVO DI BASE IN MATERIA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO4.1 NORMATIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEALa normativa comunitaria in tema di controllo dell’inquinamento atmosferico è in rapida evoluzione. Negli ultimi anni sono state emanate la Direttiva Madre 96/62/CE e le Direttive Figlie 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE. La Direttiva Madre è stata interamente recepita dal Decreto Legislativo n° 351 del 4 agosto 1999, così come le Direttive Figlie 1999/30/CE (concernente i valori limite per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, il biossido di azoto, le polveri PM e il piombo) e 2000/69/CE (concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio) sono state recepite con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sanità n° 60 del 4 aprile 2002. Il recepimento della Direttiva 2002/3/CE, interamente dedicata al parametro ozono, dovrà essere effettuato dagli Stati Membri entro il 9 settembre 2003, secondo quanto indicato nell’art. 15 della Direttiva stessa. Tale Direttiva introduce le definizioni di:
Le informazioni da fornire al pubblico in caso di superamento della soglia di informazione sono le seguenti: 1) Informazioni sui superamenti registrati:
2) Previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti:
3) Informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:
4) Informazione sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o l'esposizione all'inquinamento:
Con una metodologia analoga a quella prevista per gli altri inquinanti, la Direttiva prevede che anche nel caso dell’ozono sia effettuata una zonizzazione del territorio e a seconda del livello di criticità di ciascuna delle aree individuate e siano attuate delle misure finalizzate al rispetto dei limiti previsti. In particolare, gli Stati Membri devono predisporre:
Infine, gli Stati Membri devono predisporre piani di azione a breve termine per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o della gravità dei superamenti della soglia di allarme (art.7, comma 1). Una delle novità introdotte dalla Direttiva è il concetto di inquinamento transfrontaliero. La Direttiva stabilisce che vi sia una collaborazione tra gli Stati Membri, in quanto dispone che “nel caso in cui le concentrazioni di ozono superino i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine, principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborino per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine”. All’art. 9 vengono stabiliti i criteri per l’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione delle concentrazioni di ozono; si distinguono quattro tipologie di stazioni a seconda della finalità della misurazione:
Ai sensi dell’art. 9 della Direttiva, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle zone e negli agglomerati nei quali durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine. Laddove siano disponibili solo dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, per accertare i superamenti, gli Stati Membri possono avvalersi di brevi campagne di misurazione effettuate in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento. Lo stesso articolo dispone che in corrispondenza del 50 % dei punti di campionamento dell’ozono deve essere effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. E’ richiesto inoltre che ciascuno Stato Membro provveda affinché venga installata almeno una stazione di misura per fornire dati sui precursori dell’ozono. Tabella 75: valori bersaglio per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)
(a) data a partire dalla quale si verifica la rispondenza ai valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010 saranno utilizzati per verificare la concordanza con gli obiettivi nei successivi 3 o 5 anni. Tabella 76: obiettivi a lungo termine per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)
Tabella 77: soglie di informazione e di allarme per l’ozono (Direttiva 2002/3/CE)
(b) per l’attuazione dell’art. 7 (predisposizione dei piani a breve termine) il superamento della soglia di allarme va misurato per tre ore consecutive E’ in fase di preparazione a livello comunitario una Direttiva che introduce l’obbligatorietà del monitoraggio di mercurio, nichel, arsenico e cadmio e fissa per questi inquinanti i nuovi valori limite da rispettare entro il 2010, oltre che i margini di tolleranza da considerare dal 1° gennaio 2006 in poi. 4.2 NORMATIVA STATALENella legislazione italiana, il primo provvedimento in materia di tutela dell’aria dall’inquinamento atmosferico è stata la Legge 13 luglio 1966, n. 615, a valle della quale sono stati emanati non solo i regolamenti di esecuzione della Legge medesima, ma anche leggi specifiche e disposizioni contenute in leggi generali, come la Legge 03 giugno 1971 n. 437 (omologazione del tipo e delle modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli ad accensione comandata), la Legge 30 aprile 1976 n. 373 (contenimento dei consumi energetici), il DPR 24 luglio 1977 n. 616 (trasferimento dei compiti residui dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali), la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale). I primi rilevamenti della qualità dell’aria mediante sistemi automatici fissi risalgono alla metà degli anni settanta, principalmente con l’obiettivo di controllare le ricadute degli impianti industriali (es. reti ENEL ed altri soggetti privati. Tali valori sono stati modificati dal successivo DPR n. 203/88, decreto che, recependo alcune Direttive Comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, ha adeguato gli standard di qualità dell’aria alle disposizioni normative europee ed ha introdotto, accanto ai limiti massimi, i valori guida di qualità dell’aria (ovvero le concentrazioni da raggiungere progressivamente per garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute umana). E’ in tale decreto che si stabilisce anche la competenza delle Regioni nella formulazione dei Piani di Risanamento dell’Atmosfera. I criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria e quelli per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria sono oggetto di due decreti ministeriali successivi (DM 20/05/91). Il DM 15/04/94, aggiornato ed integrato dal DM 25/11/94, definisce i livelli di attenzione e di allarme e stabilisce i criteri per l’individuazione degli stati di emergenza in funzione dei dati rilevati dai vari tipi di stazioni di monitoraggio installate nelle aree urbane, nonché gli obblighi di informazione alla popolazione sui livelli di inquinamento raggiunti. Altro provvedimento normativo fondamentale ai fini del controllo dell’inquinamento atmosferico urbano è il DM 25/11/94, poiché prescrive l’obbligatorietà della raccolta dei dati riguardanti il particolato aerodisperso (PM10), il benzene e gli IPA nel particolato, da parte delle autorità competenti nelle aree urbane a maggior rischio, indica i metodi di riferimento per il campionamento e la misura di tali sostanze, fissa gli obiettivi di qualità dell’aria per le sostanze citate. Per completare il quadro normativo nazionale, occorre fare riferimento al DM 16/05/96 interamente dedicato al parametro ozono. Tale decreto è destinato ad essere abrogato successivamente al recepimento da parte del governo italiano della Direttiva 2002/3/CE. Infine il DM 21/4/99 n° 163 fissa i criteri in base ai quali i sindaci adottano eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione o blocco totale della circolazione veicolare nelle aree urbane al fine di garantire un concreto miglioramento della qualità dell’aria. Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351 dà attuazione alla Direttiva Madre 96/62/CE e introduce importanti novità quali l’estensione del numero di inquinanti da sottoporre a monitoraggio e la definizione di valori limite più restrittivi rispetto ai precedenti, sia per gli inquinanti convenzionali (biossido di zolfo, biossido di azoto, polveri totali sospese, ozono, monossido di carbonio e Piombo) sia per i non convenzionali (polveri fini PM10, benzene, Idrocarburi Policiclici Aromatici, ma anche metalli pesanti quali Cadmio, Arsenico, Nichel, Mercurio). La Tabella 78 riporta l’elenco delle sostanze individuate dal D.Lgs. 351/99, sulle quali è necessario intervenire in via prioritaria. Tabella 78: elenco delle sostanze individuate dal D.Lgs. 351/99, sulle quali intervenire in via prioritaria
Il D.Lgs 351/99 stabilisce il nuovo contesto all’interno del quale si effettuerà la valutazione e la gestione della qualità dell’aria, secondo criteri armonizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea, demanda a decreti attuativi successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi specifici per ciascuno degli inquinanti ed introduce le seguenti definizioni: Livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante Valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente. Valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato. Valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo. Previsto dalla emananda Direttiva sull’ozono. Soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del D.Lgs. 351/1999. Prevista solo per NO2 ed SO2. Margine di tolleranza: percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 351/1999. Soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente. Soglia di valutazione inferiore: livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente. Le definizioni introdotte sono finalizzate alla nuova strategia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria. a) agglomerati (4); b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, e' compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c); c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite. Nel decreto viene inoltre stabilito in quali casi la misurazione con rete fissa può essere combinata con tecniche modellistiche e in quali altri è consentito il solo uso di modelli. Figura 101: valutazione e gestione della qualità dell’aria: condizioni valevoli per tutti gli inquinanti ai sensi del D.Lgs. 351/99
Parallelamente, il D.Lgs. 351/99 prevede, all’art. 5, che le regioni effettuino la valutazione preliminare della qualità dell’aria indispensabile in fase conoscitiva per individuare in prima applicazione, le zone nelle quali applicare rispettivamente i Piani di azione (art. 7 D.Lgs. 351/99), Piani di Risanamento (art. 8 D.Lgs. 351/99) e di Mantenimento (art. 9 D.Lgs. 351/99), tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità ( DM n.261 del 1 ottobre 2002 “ Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”). Gli obiettivi della valutazione preliminare consistono infatti nell’individuazione delle zone nelle quali:
La gestione della qualità dell’aria si esplica, quindi, attraverso una pianificazione integrata a medio e lungo termine su tutto il territorio, sia nelle zone in cui sono superati i limiti al fine di raggiungere e non più superare tali limiti, sia in quelle in cui la situazione è già buona, ai fini di conservare i livelli al di sotto dei valori limite preservando la migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile. E’ prevista anche una pianificazione a breve termine nelle zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Lo scopo è quello di passare dalla “politica” degli interventi di emergenza, realizzata quasi esclusivamente a livello comunale, ad una politica degli interventi mirata all’effettiva riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico su tutto il territorio regionale. La precedente gestione delle situazioni critiche di inquinamento finiva col penalizzare soprattutto le aree limitrofe ai comuni principali, senza portare a delle soluzioni definitive neanche per questi ultimi. Il citato DM n. 261/2002 è stato emanato proprio allo scopo di fissare delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Mantenimento, di Risanamento e di Azione, sulla base del quale è stato redatto il presente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Il 28 aprile 2002 è entrato in vigore il DM 60/02, decreto che recepisce le disposizioni delle Direttive 99/30/CE e 00/69/CE. Tale decreto stabilisce per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, polveri PM10 , Piombo, monossido di carbonio e benzene, i nuovi valori limite con i rispettivi margini di tolleranza rispetto ai quali effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria e la conseguente zonizzazione. Il decreto fissa anche le soglie di valutazione inferiore e superiore da considerare per stabilire in quali zone è obbligatorio il monitoraggio con rete fissa, ai sensi del D.Lgs. 351/99. Il quadro riassuntivo dei valori di riferimento è riportato in Tabella 79 nella quale si considerano i valori limite e le soglie d’allarme per ciascun tipo di inquinante, per tipologia d’esposizione (acuta o cronica) e in base all’oggetto della tutela, a seconda che si tratti della protezione della salute umana, della vegetazione o degli ecosistemi. Accanto ai nuovi limiti introdotti dal DM 60/02 nella tabella sono indicati quelli ancora in vigore per effetto di provvedimenti legislativi ancora validi in via transitoria ai sensi dell’art. 38 del decreto stesso; nell’ultima colonna è riportato il periodo di validità di tali limiti. Tabella 79: quadro complessivo delle soglie di allarme e dei valori limite in vigore con i rispettivi margini di tolleranza riferiti a ciascun anno
Tabella 80: soglie di valutazione superiore e inferiore per SO2
Tabella 81: soglie di valutazione superiore e inferiore per NO2
Tabella 82: soglie di valutazione superiore e inferiore per il PM10
Tabella 83: soglie di valutazione superiore e inferiore per il Piombo
Tabella 84: soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene
Tabella 85: soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio
Il DM 60/02, nell’allegato VIII, fornisce delle indicazioni in merito all’ubicazione su macroscala e microscala dei punti di campionamento per la misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, polveri PM10 e piombo, monossido di carbonio e benzene.
Il DM 60/02, nell’allegato IX, stabilisce il numero minimo dei punti di campionamento per la misurazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossido di azoto, ossidi di azoto, polveri PM10, Piombo, monossido di carbonio e benzene (Tabelle 86 e 87), nelle aree in cui il monitoraggio della qualità dell’aria è effettuato obbligatoriamente con rete fissa. Anche in questo caso per la determinazione del numero dei siti si deve fare riferimento agli obiettivi da perseguire:
Tabella 86: numero minimo di punti di campionamento per la misurazione delle concentrazioni di SO2, NO2, polveri e piombo, monossido di carbonio e benzene (protezione della salute umana)
Tabella 87: numero minimo di punti di campionamento per la misurazione delle concentrazioni di SO2,NO2, polveri e piombo, monossido di carbonio e benzene, in zone diverse dagli agglomerati (protezione della vegetazione)
Per quanto riguarda l’ubicazione su microscala, il decreto fornisce, nell’allegato VIII, delle indicazioni del tutto innovative e da considerare soprattutto nella valutazione del corretto posizionamento di una stazione di misura. E’ fondamentale, infatti, la rappresentatività di un sito di misura, intendendo per “rappresentatività” l’area all’interno della quale la concentrazione non differisce dalla concentrazione misurata nella stazione, più di una certa quantità prefissata. Il DM 60/02 attribuisce alle Regioni l’adempimento dell’informazione al pubblico. Le informazioni sugli inquinanti devono essere aggiornate con una frequenza prestabilita (artt. 11, 16, 23, 28, 33, 37 del DM 60/02 e art. 11 D.Lgs 351/99), devono essere chiare e accessibili, nel caso di superamento delle soglie di allarme (ossido di zolfo e biossido di azoto) vengono individuati i contenuti minimi delle informazioni da fornire (allegato I e allegato II del DM 60/02). Le autorità competenti devono garantire la disponibilità delle informazioni in merito alle concentrazioni degli inquinanti, alle azioni di risanamento intraprese e ai risultati conseguiti, al pubblico e alle associazioni di categoria. Il DM 60/02 insieme al D.Lgs. 351/99 prevede, inoltre, i tempi e contenuti per la trasmissione delle informazioni dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente per la successiva comunicazione alla Commissione Europea. L’elenco delle informazioni da trasmettere (artt. 12, 14 D.Lgs. 351/99 e dagli artt. 5, 12 e 24 del DM 60/02) risulta molto dettagliato, con scadenze anche molto fitte (art. 5, DM 60/02). Il DM 60/02 stabilisce anche che vi sia un coordinamento tra il D.Lgs. 351/99 e il DM 163/99 (decreto benzene). L’emanazione del DM 60/02 vede cambiare sostanzialmente i limiti e il loro utilizzo ai fini della gestione della qualità dell’aria; l’azione investigativa richiesta ai Sindaci di un numero limitato di Comuni e la necessità di redazione per gli stessi Comuni di una Relazione Annuale della Qualità dell’Aria, limitata al solo territorio comunale, si sarebbe configurata come un inutile sforzo rispetto alla valutazione che la Regione era chiamata ad avviare su tutto il territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 351/99. Le azioni dei singoli Comuni, avrebbero potuto mancare del coordinamento sovracomunale, assolutamente necessario in situazioni di complesse conurbazioni e garantito solo da una pianificazione di vasta area. L’art. 39 del DM 60/02, pertanto, modifica sostanzialmente il decreto benzene, allineando il territorio interessato dalla norma a quello individuato dalle Regioni ai sensi degli artt. 7,8 del D.Lgs. 351/99 e affermando che i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e programmi di cui ai medesimi articoli le misure di limitazione della circolazione previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Le stesse misure andranno adottate dai sindaci dei Comuni individuati dall’allegato III del DM 25/11/94, da quelli dei comuni con popolazione inferiore per i quali l’entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dell’obiettivo di qualità del benzo(a)pirene individuato dalla stesso decreto e infine dai sindaci degli altri comuni precedentemente individuati dalle regioni all’interno dei piani di risanamento e tutela dell’atmosfera previsti dall’art. 4 del DPR 203/88. L’entrata in vigore del DM 60/02 comporta l’abrogazione delle disposizioni relative a SO2, NO2, particelle PM10, piombo, monossido di carbonio e benzene contenute nei decreti: DM 15/04/94, DM 25/11/94, DM 20/05/91 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria”. Fino alla data alla quale devono essere raggiunti i valori limite introdotti dal DM 60/02, restano in vigore i valori limite fissati dal DPCM 28.03.83, come modificati dall’art. 20 del DPR 203/88. Successivamente a tali date saranno abrogate tutte le disposizioni relative a SO2, NO2, polveri, piombo, monossido di carbonio e benzene contenute nel DPCM 28.03.83 e nel DPR 203/88 limitatamente agli artt. 20,21,22,23 ed agli allegati I, II, III, IV. Il 20 settembre 2002 sono stati, infine, emanati due decreti ministeriali: “Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico” e “Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico”.
Il secondo decreto ministeriale “Attuazione dell’art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico” disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive l’ozono stratosferico (clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi) durante le operazioni di recupero di apparecchiature fuori uso quali frigoriferi, condizionatori d’aria, pompe di calore. Infine è necessario fare un breve cenno alla normativa in vigore in materia di controllo alle emissioni da impianti produttivi. L’inquinamento atmosferico è regolato in tutto il territorio nazionale dalle seguenti norme:
Il 4 agosto 1999 è stato emanato il D.Lgs. 372/99 “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento (IPPC)” che per la prima volta stabilisce come prioritaria la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento rispetto a tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) ed una gestione oculata delle risorse, compresa l’acqua. L’anno dopo è entrato in vigore il DM 25/08/00 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del DPR 203/88”; infine recentemente è stato emanato il DPCM 08/03/02 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche dei combustibili”. 4.3 NORMATIVA DELLA REGIONE VENETOLa legislazione regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è basata sulla Legge Regionale n° 33 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. n. 28/90 e L.R. 15/95) e sulla Legge Regionale n° 11 del 2001. La prima dedica l’art. 58 all’attribuzione delle competenze in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico e gli artt. 22 e 23 ai contenuti del Piano Regionale di Risanamento dell’Atmosfera.
La Legge regionale 11/01 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, disciplina il conferimento delle funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.
Le Province sono tenute, inoltre, a comunicare all’ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del DPR 203/88.
(4) Zone con una popolazione superiore a 250.000 ab. o se la popolazione è inferiore, con una densità di popolazione tale da rendere necessaria la valutazione della qualità dell’aria a giudizio dell’autorità competente (art.2 Dlgs 351/99) |
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